Come
comunicato dall’Inps con
Messaggio
n. 3598 dell’11 febbraio scorso, è già
operativa la nuova figura del referente
regionale del lavoro occasionale accessorio,
a cui si potrà rivolgere per il trattamento delle
richieste di chiarimento o di intervento.
Il referente regionale del lavoro occasionale
accessorio sarà un punto di riferimento sul
territorio per favorire un’efficace corretta
gestione del servizio ‘voucher’
e per promuovere l’impiego dei buoni
lavoro in ambito regionale.
Più in particolare quindi i referenti regionali
saranno chiamati a svolgere -
oltre alla funzione di tipo
organizzativo/logistica, relativa alla
distribuzione dei voucher cartacei alle sedi
territoriali – le funzioni di
:
-
consulenza
ad utenti interni ed esterni per
problematiche applicative o operative relative
al sistema di regolamentazione e di gestione del
lavoro occasionale;
-
interfaccia
tra Direzione generale e sedi operative
in caso di diffusione di comunicazioni o
indicazioni operative;
-
interfaccia
con Associazioni di categoria, intermediari,
Enti locali, ecc., per
consulenza sull’impiego corretto dei buoni
lavoro;
-
segnalazione di situazioni anomale di utilizzo
dei voucher per verifiche
amministrative/ispettive.
Ricordiamo che il lavoro occasionale di tipo
accessorio è stato disciplinato dal
decreto legislativo 276/2003,
più noto come “Legge Biagi” che ha dato il via
alla riorganizzazione del lavoro flessibile;
l’introduzione del lavoro accessorio è stato
introdotto al fine di regolamentare, e quindi
legalizzare, una serie di attività che
normalmente si realizzano al di la di qualsiasi
vincolo giuridico (piccoli lavori domestici
straordinari, piccoli lavori di giardinaggio,
assistenza domiciliare ad anziani, bambini
ecc.).
Per poter essere legittimo, il lavoro
occasionale deve:
- essere
occasionale :
con ciò si intende che i lavori devono avere una
durata limitata;
- il compenso
deve essere limitato
: non possono essere superati i 5.000,00
€ nel corso di un anno solare. Nel caso di cassa
integrati o lavoratori in mobilità il compenso
non può superare i 3.000,00 euro per anno
solare.
I soggetti che possono svolgere lavoro
occasionale accessorio sono
:
- disoccupati da
oltre un anno (titolari di
disoccupazione ordinaria o a requisiti ridotti o
disoccupazione speciale per agricoltura ed
edilizia);
- studenti sotto
i 25 anni, iscritti ad un ciclo di
studi presso l’Università o istituto scolastico
di ogni ordine e grado, ma solo nei periodi di
vacanza e il sabato e la domenica; e i
pensionati possono svolgere attività di natura
occasionale in qualsiasi settore produttivo. I
minori devono aver compiuto i 16 anni di età e
possedere l’autorizzazione alla prestazione di
lavoro occasionale da parte dei genitori o di
chi esercita la patria potestà;
- pensionati
titolari di trattamento pensionistico in regime
obbligatorio, casalinghe, disabili o persone in
comunità.
Per conoscere tutti i dettagli visita il sito
Inps. La direzione
regionale si trova a Torino, in via Frola 2,
telefono 01156581.
Paola Toriggia
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